Descrizione

È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Codice della Strada. La procedura permette di contestare il verbale qualora si ritenga l’accertamento infondato o viziato.
Ricevuto il verbale, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente) procedere nei seguenti modi:
- ricorso al Prefetto da presentare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della multa, indirizzandolo al Prefetto competente o il comando che ha accertato la violazione (Decreto legislativo n.285/1992, art. 203, com. 1)
- opposizione al Giudice di Pace da presentare entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo n. 285/1992 e Decreto legislativo n. 150/2011, art. 7)
Il ricorrente deve motivare il ricorso con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni a supporto della richiesta.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Approfondimenti
È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.
Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo.
Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.
